Su internet si trovano molte guide per gli utenti finali per difendere i propri diritti violati dal certificato verde Covid-19 (detto anche Green Pass).
Noi abbiamo voluto realizzare una guida per gli esercenti perché crediamo fermamente che mettere gli utenti contro gli esercenti sia una cosa poco intelligente e profondamente scorretta.
Usiamo il termine ampio di esercente per non far riferimento a specifiche categorie e perché il Decreto Legge 105/21 include diverse categorie.
La richiesta di controllare il certificato verde COVID-19 (detto anche Green Pass), secondo il Decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 è illegittima in quanto il decreto è inapplicabile. Scegliendo di applicare tale decreto legge si potrebbe incorrere in gravi illeciti con relative conseguenze anche di denunce penali a carico della persona che lo applica.
Spiegazione:
La legislazione nazionale, oltre a dover rispettare la nostra Costituzione, deve altresì essere conforme alla normativa europea.
Le certificazioni verdi COVID-19 sono state disciplinate con i regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.
L’art. 4, 2° comma del D.L. 105/21 si legge quanto segue: “Le disposizioni dai commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021”.
Le disposizioni dai commi da 1 a 8 dell’art. 3 D.L. 105/21 sono appunto quelle che regolano l’impiego del certificato verde COVID-19.
Il Regolamento UE 2021/953 al punto 36 recita:
“È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.”.
La normativa europea è di rango giuridicamente superiore ad un decreto legge. Quindi il decreto legge deve rispettare tale normativa, in caso contrario il decreto legge perde la sua validità.
Di conseguenza il D.L. 105/21 è inapplicabile e va quindi disatteso.
Cosa può succede SE NON APPLICO il certificato verde COVID-19:
- Probabilmente avrò un maggior afflusso di clientela
- Non dovrò perder tempo a fare il controllore per lo stato
- Risulterò maggiormente gradito a tutta la clientela dal momento che avrò un comportamento normale
- In caso di controlli alla mia attività non sarò tenuto ad avere un registro di controllo e quindi potranno esserci solo richieste verbali da parte delle forze dell’ordine. Nel caso in cui le forze dell’ordine rilevassero delle inadempienze e facessero un verbale o una multa sarà facilmente contestabile data l’inapplicabilità della norma
Cosa può succede SE APPLICO il certificato verde COVID-19:
- Parte della clientela potrebbe non scegliere la mia attività
- Dovrò perdere del tempo nei controlli con tutte le difficoltà ad essi connesse
- Risulterò probabilmente meno gradito alla clientela e potrei subire recensioni negative su internet a causa questo
- I clienti non provvisti di certificato verde COVID-19 ed esclusi dall’accesso alla mia attività potrebbero denunciarmi personalmente anche penalmente per discriminazione il che potrebbe portare alla chiusura dell’attività e/o alla revoca della licenza con relative sanzioni pecuniarie
Clicca qui per scaricare e diffondere liberamente la versione in PDF. Questa è la versione 1.0 che potrebbe evolvere in futuro.
Riconquistiamo tutti assieme le nostre libertà di diritto!